Art. 8.
(Carta di credito familiare).

      1. È istituita una carta di credito familiare per la concessione di agevolazioni subordinate alla condizione familiare ed economica dei beneficiari, destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie.

 

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      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
      3. Il cittadino che intende richiedere le agevolazioni previste dalla carta di credito familiare deve fornire, mediante autocertificazione, le informazioni necessarie per individuare la sua condizione familiare ed economica.
      4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse e diversificate in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla condizione economica, come definiti ai sensi dei commi 5 e 6.
      5. Per famiglia si intendono due o più persone legate da vincoli di matrimonio o di parentela in linea retta ascendente di primo grado o discendente di primo grado.
      6. La condizione economica è individuata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale.
      7. L'autocertificazione di cui al comma 3 è presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, al comune di residenza o agli enti autorizzati individuati dal decreto di cui al comma 2.
      8. Il comune di residenza e gli enti autorizzati di cui al comma 7 rilasciano all'interessato la carta di credito familiare che attesta il valore dell'indicatore della condizione familiare ed economica risultante dall'autocertificazione resa sotto la responsabilità del dichiarante ai sensi del comma 3.
      9. La carta di credito familiare è utilizzabile ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, nel rispetto delle autonomie regionali, nonché dagli atti amministrativi.